
Il minore di 12 anni deve essere ascoltato (Cassazione, ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022)
1 Maggio 2022
8 marzo, consulenza gratuita per le donne
6 Marzo 2024A chi spetta il cane quando una coppia si separa?

La questione viene posta sempre più di frequente all’attenzione dei giuristi dalle coppie che si separano. Se gli ex partner trovano una soluzione condivisa per la gestione dell’animale domestico, possono trasfonderla in una scrittura privata o nell’accordo per la separazione. Se, tuttavia, come spesso accade nelle situazioni molto conflittuali, non trovano un accordo, la decisione viene demandata ad un giudice. In assenza di norme che disciplinino l’affidamento dell’animale domestico nel codice civile, i criteri applicati sono di natura giurisprudenziale. Vi sono giudici che non ritengono che la questione rientri nell’ambito delle decisioni adottabili all’interno di un giudizio di separazione; vi sono tuttavia recenti sentenze nelle quali, invece, in quest’ambito, sono stati presi precisi provvedimenti sull’affidamento del cane dei separandi; si delineano, quindi, alcuni principi orientativi:
1 . il cane va affidato a chi ha maggiore capacità e possibilità di prendersene cura.
2 . in presenza di figli minori, il giudice può decidere di affidare il cane al coniuge presso cui i figli risiedono prevalentemente, per salvaguardare il legame dei bambini con l’animale domestico;
- soprattutto in assenza di figli minori, il giudice può agire valutando il legame dell’animale con gli ex partner.
I provvedimenti resi hanno applicato, per analogia, la disciplina prevista per i minori, stabilendo l’affidamento, il diritto di visita, ed il contributo al mantenimento. E’ ipotizzabile che l’evoluzione giurisprudenziale porterà ad una sempre maggiore valorizzazione del sentire dell’animale domestico.
Ha fatto discutere una recente ordinanza della Corte di Cassazione ( n. 8459/2023). Il caso riguardava la richiesta di una donna di essere riconosciuta come comproprietaria del cane, al termine di una relazione sentimentale con l’uomo che ne risultava intestatario. Secondo i Giudici di primo e secondo grado la brevità della relazione e l'assenza del requisito, ritenuto pregnante, di una vera e propria convivenza, impediva di riconoscere una famiglia di fatto e, di conseguenza, di attribuire un diritto di visita nei confronti dell’animale. La Cassazione respingeva le censure della ricorrente, ritenendole non attinenti alla la motivazione della sentenza della Corte d’Appello impugnata, la quale aveva sì escluso la sussistenza di una famiglia di fatto tra le parti, sulla base, come già sottolineato, della carenza del requisito della convivenza e della brevità della relazione, ma aveva negato il diritto di visita della ricorrente non tanto su questo presupposto, bensì sulla base della mancata prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane, in ragione della brevità della relazione sentimentale che l'aveva legata al suo proprietario. La donna, in definitiva, non aveva provato che, nonostante una relazione di pochi mesi, si fosse instaurato con l'animale un rapporto affettivo tale da consentire il riconoscimento di un diritto di visita nei suoi confronti.
Impossibile, tuttavia, non porsi una domanda: quale prova può ritenersi dirimente dell’instaurazione di un legame affettivo con un cane? L’amore di un cane verso un essere umano presuppone per forza di cose la convivenza? Ogni caso va valutato singolarmente, secondo un parere tecnico qualificato:
“Ritengo la questione veramente complicata. L'amore di un cane verso un essere umano non richiede per forza una convivenza. Però ritengo essenziale valutare se si sia instaurata/costruita effettivamente una vera relazione tra cane e persona. Nel caso di specie: la signora aveva una relazione con il cane (o solo con il proprietario)? O aveva solo delle mere interazioni ? Quali erano le "dimensioni di relazione" tra la signora e il cane? Cioè su che piani si incontrava la loro relazione (ludica, epimeletica, sociale...)? In generale ....Molte persone convivono con i cani , come facenti parte del gruppo famiglia, ma poi ad una valutazione esperta si nota , a volte, che in realtà non hanno una vera relazione tra loro. Un incontro, anche tra cane e umano, presuppone poi un'affiliazione relazionale, che permetta di costruire un rapporto basato sulla comunicazione reciproca efficace, sullo scambio di sentimenti e affetti, sullo scambio di contenuti (fare cose insieme e vivere esperienze insieme), imparare a stare insieme quotidianamente e condividere vocazioni , motivazioni ed emozioni di ognuno. La convivenza certamente aiuta il processo di conoscenza (cognitivo), ma certamente non è sempre necessaria (vedi i cani di canile). Pertanto l'amore tra cane ed essere umano è indipendente dalla convivenza se un cane non ha famiglia , o non è inserito in un gruppo famiglia e crea una relazione con una o più persone, ma se ha già una relazione con un altro convivente? Darà amore ad un estraneo che incontra occasionalmente? Occorre, sempre, valutare il caso specifico.” ( Elena De Leonardo, Medico Veterinario esperto in Comportamento – Alimentazione e Nutrizione – Omotossicologia e Omeopatia Veterinaria - http://www.elenadeleonardovet.it/).
In definitiva, ad oggi sembra che l’esistenza di un legame affettivo con l’animale domestico non sia presunta, ma che, al contrario, l’onere della prova incomba sulla persona che, non essendo legittimo proprietario, richieda, dopo la separazione,un diritto di visita ( o addirittura l’affidamento). Questo tuttavia non deve scoraggiare: vi sono molti mezzi di prova possibile, e la giurisprudenza è in evoluzione.